Bollo ridotto auto storica

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RunnerTV
view post Posted on 7/10/2014, 19:41 by: RunnerTV     +1   +1   -1




Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare prot. n.1927/FP3 del 14 dicembre 1999 nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’articolo 54, comma 1° lettera "C" del Codice della Strada.
Al tempo stesso ha precisato che:

i veicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto di persone) possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori

• nel caso di veicoli della categoria internazionale M1 "autoveicoli per trasporto di persone" è ora legittimo e non più sanzionabile ai sensi dell’articolo 82 commi 8 e 10 del C.d.S., il trasporto di cose, purchè nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 164 del C.d.S..
 
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27 replies since 7/10/2014, 09:39   452 views
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