Fari di profondita

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miziorunner
view post Posted on 19/5/2011, 09:33     +1   -1




Ciao ragazzi volevo fare alcune domande, così da poter sfatare questo dubbio delle omologazioni.
Ho letto che si possono montare fari di profondita sul paraurti anteriore senza omologazione, basta che siano all'altezza dei fari originali, è VERO???
Grazie!!!
 
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CrAzY_JoKeR
view post Posted on 19/5/2011, 11:28     +1   -1




da quel che so io è sufficiente che i fari che andrai ad installare non siano piu alti dei fari originali (possono quindi essere piu bassi) e che non sporgano dal veicolo andando ad aumentare la lunghezza del mezzo
 
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view post Posted on 19/5/2011, 12:44     +1   -1
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Mauri Gina & Cleo VZN130 1992

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Allora; non sono aggiornato, i miei dati hanno circa 25 anni e dovrai verificarli presso gli organi competenti:
1) altezza massima sotto il bordo inferiore dei fari di serie
2) altezza minima 25 cm dal suolo
3) distanza minima fra essi 50cm
4) distanza massima dal bordo macchina 40 cm
RIPETO, SONO DATI TRATTI DAL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE ALLA FINE DEGLI ANNI '80
Comunque se tu li avessi montati all'epoca avresti dovuto rispettare queste quote, quindi oggi te li ritroveresti installati proprio così.
Se trovi indicazioni più moderne, fammi sapere, così posso cestinare quelle che ho io, ciao.
 
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miziorunner
view post Posted on 19/5/2011, 13:46     +1   -1




CITAZIONE (missile 1 @ 19/5/2011, 13:44) 
Allora; non sono aggiornato, i miei dati hanno circa 25 anni e dovrai verificarli presso gli organi competenti:
1) altezza massima sotto il bordo inferiore dei fari di serie
2) altezza minima 25 cm dal suolo
3) distanza minima fra essi 50cm
4) distanza massima dal bordo macchina 40 cm
RIPETO, SONO DATI TRATTI DAL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE ALLA FINE DEGLI ANNI '80
Comunque se tu li avessi montati all'epoca avresti dovuto rispettare queste quote, quindi oggi te li ritroveresti installati proprio così.
Se trovi indicazioni più moderne, fammi sapere, così posso cestinare quelle che ho io, ciao.

grazie mille!!!! ottimo, ma pensandoci bene, la macchina è del 93 se dico che sono stati montati all'epoca cosi???? :-) o forse sbaglio
 
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Lumacher
view post Posted on 19/5/2011, 14:44     +1   -1




ATTENZIONE!

Attualmente i fari di profondità devono essere omologati, altrimenti devono essere coperti su strada.
QUesto è ciò che mi è stato detto in MCTC durante il collaudo di altri particolari, e oltretutto sono stato costretto dall'ing. preposto al collaudo stesso a scollegarli seduta stante pena la bocciatura del collaudo. :wacko: :wacko: :wacko:

Discorso diverso per i fendinebbia che sono ammessi senza obbligo di omologazione purché collegati esclusivamente in maniera subordinata all'accensione dei proiettori anabbaglianti.
 
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view post Posted on 19/5/2011, 15:08     +1   -1
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CITAZIONE
ATTENZIONE!

Attualmente i fari di profondità devono essere omologati, altrimenti devono essere coperti su strada.
QUesto è ciò che mi è stato detto in MCTC durante il collaudo di altri particolari, e oltretutto sono stato costretto dall'ing. preposto al collaudo stesso a scollegarli seduta stante pena la bocciatura del collaudo.

Discorso diverso per i fendinebbia che sono ammessi senza obbligo di omologazione purché collegati esclusivamente in maniera subordinata all'accensione dei proiettori anabbaglianti.

;) ;) Quoto a pieno.....
 
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FOGH
view post Posted on 19/5/2011, 15:52     +1   -1




oh mi state mettendo ansia con tutte queste omologazioni.....:)
 
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miziorunner
view post Posted on 19/5/2011, 17:09     +1   -1




CITAZIONE (Lumacher @ 19/5/2011, 15:44) 
ATTENZIONE!

Attualmente i fari di profondità devono essere omologati, altrimenti devono essere coperti su strada.
QUesto è ciò che mi è stato detto in MCTC durante il collaudo di altri particolari, e oltretutto sono stato costretto dall'ing. preposto al collaudo stesso a scollegarli seduta stante pena la bocciatura del collaudo. :wacko: :wacko: :wacko:

Discorso diverso per i fendinebbia che sono ammessi senza obbligo di omologazione purché collegati esclusivamente in maniera subordinata all'accensione dei proiettori anabbaglianti.

E sopra la cappotta, la stessa cosa basta che siano coperti????
Dove si possono leggere info riguardanti le omologazioni??? grazie
 
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Lumacher
view post Posted on 19/5/2011, 17:22     +1   -1




I fari sul tetto, da quel che so io, non si possono proprio avere, nanche finti... :sick:
 
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view post Posted on 19/5/2011, 20:48     +1   -1

Bostik

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mi rendo conto che è "una pippa indegna" , ma credo possa far chiarezza...

ci sono riferimenti normativi
_______________________________

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
PER MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO

L'art. 78 Codice della strada prescrive l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione in caso di modifiche apportate alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento (ad esempio modifiche della carrozzeria, sostituzione dei pneumatici, ecc.) ovvero quando sia stato sostituito o modificato il telaio.
L'aggiornamento viene effettuato mediante:
• emissione di un duplicato della carta di circolazione (modalità largamente utilizzata),
• emissione di apposito tagliando autoadesivo (modello MC 952) da apporre, a cura dell'utente, sulla carta di circolazione qualora venga installato un gancio di traino ovvero un impianto a gas,
• annotazione manuale o apposizione di apposito timbro sulla carta di circolazione, qualora trattasi di aggiornamento di altri dispositivi, come ad esempio il limitatore di velocità (tale modalità di annotazione dell'aggiornamento è assai rara in quanto ripetutamente osteggiata dal DTT con disposizioni interne).
Si procede ad aggiornamento della carta di circolazione anche in occasione del "cambio di destinazione o d'uso del veicolo", come ad esempio nel caso di trasformazione da autovettura uso privato ad autovettura in servizio di piazza oppure da autovettura ad autocarro e viceversa, ecc.
Le sopra citate modifiche comportano la visita e prova del veicolo presso l'UMC nella cui circoscrizione ha sede la ditta che ha proceduto alla modifica.
È richiesta la visita e prova anche in occasione del "cambio di destinazione o d'uso del veicolo" ed il nuovo utilizzo preveda l'accertamento tecnico sui requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 CDS (ad esempio da autovettura uso privato ad autovettura in servizio di piazza oppure da autovettura ad autocarro o viceversa, ecc.).
Non è richiesta la visita e prova in occasione del cambio d'uso di veicoli adibiti a noleggio con conducente o a servizio pubblico da piazza o a locazione senza conducente che, cessando dal servizio cui erano adibiti, vengano destinati ad uso diverso.
L'aggiornamento della carta di circolazione può essere effettuato anche presso l'UMC cui sia esibito il certificato di approvazione definitivo della modifica ovvero presso l'ufficio che ha proceduto all'ultimo accertamento tecnico con esito favorevole (nel caso in cui la modifica sia effettuata da più ditte, la visita e prova viene eseguita presso l'UMC dove ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento modificativo).
Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche apportate (cioè dall'esito favorevole della visita e prova), l'UMC che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione, dà comunicazione all'ACI-PRA competente per residenza dell'intestatario del veicolo, delle variazioni avvenute, al fine dei conseguenti adeguamenti fiscali.
La violazione dell'obbligo di aggiornamento, e cioè la circolazione del veicolo con modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali ovvero con dispositivi non approvati, è sanzionata ai sensi dell'art. 78 CDS.

Caratteristiche la cui modifica richiede visita e prova del veicolo e aggiornamento della carta di circolazione
La modifica alle seguenti caratteristiche costruttive comporta la visita e prova del veicolo presso il competente UMC che, conseguentemente, aggiorna la carta di circolazione (Appendice V art. 227 regolamento CDS) quando sia interessato:
• massa: complessiva, tara e portata, massima sugli assi, distribuzione sugli assi (ad esempio modifica della posizione di una gru, di una sponda, ecc.); massa rimorchiabile (v. voce "prestazioni");
• dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, carreggiata, sbalzo anteriore e posteriore, fascia di ingombro, numero degli assi, asse sollevabile, interassi;
• dimensioni interne dell'abitacolo e numero di posti: numero dei posti (anteriore, posteriore, totale), sistemazione dei sedili, installazione di dispositivi per il trasporto di disabili come sedile girevole, alloggiamento carrozzella, dispositivo di sollevamento per carrozzelle, ecc.;
• struttura portante: taglio della scocca (eliminazione del tetto, di rinforzi strutturali, ecc.), sostituzione degli elementi strutturali con altri;
• carrozzeria: cambio di destinazione (ad esempio da autovettura ad autocarro) o cambio d'uso (ad esempio veicoli da adibire a noleggio con conducente per trasporto di persone o a servizio di piazza), installazione in via permanente di divisori interni per animali, rifacimento del cassone come ad esempio da cassone a cassone ribaltabile, da furgone a pianale, ecc.), aggiunta sovrasponde fisse, allestimento per uso speciale o per trasporti specifici (ad esempio modifica dell'allestimento interno di ambulanze, ecc.);
• attrezzature particolari: aggiunta di dispositivi accessori quali gru, sponde montacarichi, lama sgombra neve, gruppo frigorifero o cella refrigerata, ecc.;
• prestazioni: velocità massima, cilindrata, numero cilindri, potenza, coppia massima, sostituzione motore con altro funzionante con ciclo diverso, ecc., rapporto potenza/massa, rapporti del cambio, tipo di trasmissione, massa rimorchiabile, eliminazione massa rimorchiabile;
• dispositivi di illuminazione e segnalazione e impianto elettrico: caratteristiche e posizione dei dispositivi obbligatori, installazione tergiproiettori;
• avvisatore acustico: sostituzione con dispositivo a tromba o con dispositivo a più toni variabili;
• sistemi di frenatura: caratteristiche del comando e degli elementi costitutivi (tamburi, dischi, pompa, leve di comando, servofreno, serbatoi aria, valvole, modulatori di frenata, distributori, tubazioni, ecc.); installazione dispositivo rallentatore;
• specchi retrovisori: caratteristiche (lunghezza dei bracci, tipo di specchio, superficie, ecc.), numero e posizione dei dispositivi obbligatori;
• sistema di sbrinamento e disappannamento del parabrezza, riscaldamento dell'abitacolo: sistemi ed elementi originali;
• serbatoi carburante: sostituzione di quelli originali, aggiunta di altri serbatoi;
• porte e pedane: serrature, cardini, cerniere, apertura, posizione delle porte;
• campo di visibilità del conducente: sostituzione dei vetri con vetri blindati, caratteristiche e ampiezza delle superfici vetrate;
• tergilavacristallo: elementi costitutivi;
• pneumatici: installazione di pneumatici con:

- marcature diverse da quelle annotate sulla carta di circolazione, non riconosciute ammissibili dal DTT in sede di omologazione del veicolo,
- indici di carico e/o velocità inferiori;

• sospensioni: ammortizzatori ed elementi elastici di tipo diverso da quelli previsti in origine;
• sistemazione dei pedali di comando; installazione o aggiunta di adattamenti per la guida del veicolo da parte di disabili;
• ancoraggi delle cinture di sicurezza: installazione o modifica di quelli originali (di norma, non ammessa);
• paraurti delle autovetture: sostituzione di quelli originali, aggiunta elementi di protezione, installazione argano;
• paraspruzzi, parafanghi laterali, sporgenze esterne: sostituzione o modifica di quelli originali con altri diversi o più larghi;
• protezione posteriore antincuneamento: sostituzione o modifica di quella originale;
• protezione contro lo spostamento del carico: sostituzione o modifica di quella originale;
• protezione laterale: sostituzione o modifica di quella originale;
• sterzo: sostituzione o modifica degli elementi costitutivi (dimensioni e tipo volante, servosterzo) rispetto a quelli originali; installazione servosterzo;
• sistemazione interna e rumorosità, resistenza sedili e relativi ancoraggi: sostituzione o modifica di dispositivi originali (sedili, posizione sedili, ancoraggi sedili, ecc.);
• cinture di sicurezza: sostituzione o modifica di quelle originali;
• identificazione veicoli pesanti e lunghi;
• recipienti in pressione;
• posizione tubo di scarico: installazione prolunghe fisse, deviazioni, aggiunta elementi, sostituzione elementi;
• alloggiamento targa: posizione e caratteristiche;
• targhette e iscrizioni;
• marcatura di identificazione del motore;
• tachimetro, cronotachigrafo: sostituzione del cronotachigrafo;
• organi di aggancio e di traino: ganci, occhioni, timoni, ecc.;
• dispositivo di rimorchio;
• identificazione comandi, spie e indicatori;
• portabagagli e portasci: installazione bagagliere e portasci su autobus;
• caratteristiche autoambulanze, veicoli di interesse storico e collezionistico, autobus, trasporto merci, autocaravan, trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente e in servizio da piazza, veicoli blindati e adibiti a servizi di polizia, ciclomotori, quadricicli e filoveicoli.
• equipaggiamento dei veicoli alimentati con combustibili in pressione e gassosi: sostituzione elementi costitutivi (bombole o serbatoi, riduttore di pressione, valvole, contenitori, ecc.)

Caratteristiche la cui modifica non richiede visita e prova del veicolo ma aggiornamento della carta di circolazione
La modifica alle seguenti caratteristiche non richiede la visita e prova del veicolo ma solamente l'aggiornamento amministrativo del documento di circolazione previa presentazione di apposita istanza presso lo sportello del competente UMC e corresponsione della prevista tariffa amministrativa:
• pneumatici: installazione di pneumatici con:
- marcature differenti da quelle annotate sulla carta di circolazione, riconosciute ammissibili dal DTT in sede di rilascio dell'omologazione del tipo di veicolo (la circostanza risulta dai verbali di omologazione e dall'archivio elettronico del CED del DTT);
• carrozzeria: cambio d'uso di veicoli adibiti a noleggio con conducente (art. 85 CDS) o a servizio pubblico di piazza (art. 86 CDS) o a locazione senza conducente (da uso terzi a uso proprio) che cessano il servizio e vengono destinati ad un uso diverso.

Caratteristiche la cui modifica NON richiede l'aggiornamento della carta di circolazione

La modifica alle seguenti caratteristiche può essere apportata senza visita e prova del veicolo presso gli UMC e non è richiesto l'aggiornamento amministrativo del documento di circolazione:
• massa: le masse del veicolo in ordine di marcia non possono differire rispetto a quelle indicate dal costruttore più del 3% o più del 5% nel caso di veicoli della categoria internazionale N1 o M2 non superiore a 3,5 t.
• dimensioni interne abitacolo e numero posti: rimozione di uno o più sedili dei veicoli della categoria internazionale M1, con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (il numero di posti riportato nella carta di circolazione va inteso quale numero massimo ammissibile di posti);
• carrozzeria: sovrasponde, centinature, tendonature, portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili, ecc. tetto apribile, tetto rialzato per i furgoni (veicoli leggeri per trasporto cose), strutture leggere di tipo amovibile applicate nella parte posteriore delle autocaravan e delle autovetture per il trasporto di biciclette, tende parasole installate nelle fiancate laterali degli autocaravan al di sopra dei 2,00 m di altezza;

• dispositivi di illuminazione e segnalazione e impianto elettrico: installazione fendinebbia anteriori, retronebbia per veicoli meno recenti; terza luce dello Stop purchè sia di tipo omologato e sia collocata al centro del veicolo in posizione più elevata rispetto alle altre luci;

• specchi retrovisori: installazione dispositivi supplementari (non obbligatori) in base alla categoria di appartenenza del veicolo (ad esempio, installazione di uno specchio laterale destro sulle autovetture);
• campo di visibilità del conducente: applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli a condizione che le pellicole:
- rechino il marchio identificativo del costruttore,
- risultino omologate per il vetro sul quale sono applicate; deve essere esibito il certificato di omologazione costituito all'estero dal quale risulti che la pellicola è approvata per lo specifico tipo di vetro e l'installatore deve certificare che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole,
- se applicate sul lunotto posteriore il veicolo sia allestito con due specchi retrovisori esterni su ambo i lati,
- non siano comunque applicate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori;
• pneumatici: installazione di pneumatici con:
- marcature conformi alle nuove norme in presenza di annotazioni sulla carta di circolazione di pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme,
- indici di carico e/o velocità superiori,
- pneumatici da neve marcati M+S (con le prescritte limitazioni di velocità all'interno del veicolo);
• cinture di sicurezza: adeguamento veicoli della categoria M1 predisposti di appositi ancoraggi in circolazione; installazione (non fissa) di sistemi di ritenuta omologati per bambini;
• posizione tubo di scarico: installazione di prolunghe mobili per deviare i fumi di scarico a veicolo fermo; installazione di silenziatore omologato in base alle norme comunitarie (recante il marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso e il marchio internazionale di omologazione) a condizione che venga comunque rispettato il valore del livello sonoro massimo consentito (indicato sulla carta di circolazione).
• identificazione comandi, spie e indicatori: aggiunta spie e comandi di dispositivi previsti come facoltativi;
• portabagagli e portasci: installazione bagagliere e portasci (ad eccezione di autobus);
• equipaggiamento dei veicoli alimentati con combustibili in pressione e gassosi sostituzione bombole di CNG scadute con altre aventi identiche caratteristiche;
• limitatore di velocità l'installazione e la taratura devono essere effettuate da parte di officine appositamente autorizzate.

Abbinamento di carrello appendice
I carrelli appendice sono rimorchi a non più di due ruote destinati al trasporto di attrezzi, bagagli e simili, trainabili dai veicoli elencati nel primo comma dell'art. 54 CDS (esclusi quelli indicati nelle lettere "h", "i" ed "l") di cui si considerano parti integranti.
I carrelli possono essere trainati a condizione che sulla carta di circolazione ne venga annotato l'abbinamento.
Un carrello deve essere trainato esclusivamente dal veicolo nella cui carta di circolazione sono riportati il suo numero di telaio e le sue caratteristiche dimensionali (il tipo di sistema frenante, la carrozzeria e la sua massa complessiva).
L'aggiornamento della carta di circolazione è attestato:
• nel modello MC 804 MEC e MC 804 N, da specifiche annotazioni meccanizzate (nel caso di duplicazione del documento) o da timbro ad inchiostro a compilazione manuale (con timbro e firma del funzionario dell'UMC); sulla carta di circolazione figurano:
- il numero di telaio,
- le caratteristiche dimensionali,
- il tipo di frenatura,
- la carrozzeria,
- la massa complessiva.
• nel modello MC 820 F, da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato, nelle quali figura, in genere, solo il numero di telaio del carrello appendice. Le restanti caratteristiche possono essere desunte dall'eventuale documentazione del costruttore o da una targhetta riepilogativa collocata dal costruttore sul carrello.

Installazione di serbatoi ausiliari
I serbatoi di carburante ausiliari (in aggiunta a quelli originali) o in sostituzione di quello originario possono essere installati conformemente alle prescrizioni della direttiva 70/221/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità stabilite dal DTT.
L'aggiornamento della carta di circolazione è attestato:
• da timbro ad inchiostro a compilazione manuale o da annotazioni di tipo meccanizzato (nel caso di duplicazione del documento), per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti prima dell'ottobre 1993,
• da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti dopo ottobre 1993 (ristampa della carta di circolazione).

Installazione di strutture applicate posteriormente a sbalzo per trasporto di cicli, motocicli o altri oggetti, di tende parasole per autocaravan, di bagagliere per autobus
Per l'applicazione di alcune strutture porta oggetti e/o alcune attrezzature è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione mentre altri dispositivi e/o accessori possono essere installati sotto la completa responsabilità del conducente del veicolo al pari di un carico trasportato.
L'applicazione di strutture leggere di tipo amovibile per il trasporto di biciclette nella parte posteriore degli autocaravan e delle autovetture e l'applicazione di tende parasole nella parete laterale degli autocaravan non è più soggetta ad approvazione da parte dell’UMC al pari dei portasci e dei portabagagli.
Tali strutture possono essere applicate sotto la completa responsabilità del conducente, il quale deve verificare che:
• siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;
• rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (non sussiste più l'obbligo di rispettare il limite del 65% dell'interasse - direttiva 95/48/CE);
• risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e targa;
• le superfici esterne delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo capaci di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Le strutture portabici possono esser applicate anche utilizzando il gancio di traino, nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (il valore del carico verticale risulta anche dalla targhetta di identificazione).
L'applicazione di strutture nella parte posteriore degli autocaravan e delle autovetture per il trasporto di ciclomotori e motocicli è consentita se tali strutture sono applicate fin dall'origine dal costruttore del veicolo in sede di omologazione, se sono inamovibili e se sono parte integrante della carrozzeria.
L'installazione successiva all'immatricolazione è consentita a condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan.
L'applicazione di strutture portasci o portabagagli nella parte posteriore degli autobus da noleggio, di granturismo e di linea può avvenire in deroga ai limiti di lunghezza e secondo le direttive stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione con DD 13.3.1997, n. 464/42888/0.
L'installazione deve comunque garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di:
• alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione,
• protezione posteriore anti-incuneamento,
• inscrivibilità in curva dei veicoli nella fascia di ingombro (art. 217 regolamento CDS).
L'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture porta moto e ciclomotori per autocaravan o strutture portasci o portabagagli nella parte posteriore di autobus è attestato:
• da timbro ad inchiostro a compilazione manuale o da annotazioni di tipo meccanizzato (nel caso di duplicazione del documento), per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti prima dell'ottobre 1993;
•da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato, per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti dopo ottobre 1993 (ristampa della carta di circolazione).

Installazione di dispositivo di sollevamento dell'ultimo asse
L'installazione del dispositivo di sollevamento dell'ultimo asse posteriore, al pari di ogni altra modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, deve essere sempre approvata dal CPA o dall’UMC (in sede di omologazione del veicolo o mediante approvazione della modifica sull'esemplare del veicolo).
La presenza del sollevatore è attestata, di norma, tramite specifica annotazione posta a pagina 4 o a pagina 6 del modello MC 804 MEC, o a pagina 3 del modello MC 820 F.
Il sollevamento dell'ultimo asse di un autocarro comporta una situazione di sostanziale modifica della distribuzione delle masse del veicolo ed una diversa tenuta di strada, in particolare quando si trainano rimorchi, perché il sollevamento determina l'aumento dello sbalzo posteriore, spesso oltre i limiti consentiti dalla omologazione del veicolo. Pertanto, l'utilizzo del dispositivo è consentito, di norma, solo nell'avviamento o nella marcia fuoristrada ad una velocità non superiore a 10-15 km/h ed è vietato nella marcia normale anche a veicolo scarico.
La violazione di questo divieto integra gli estremi dell'illecito amministrativo punito dall'art. 79 CDS (dispositivo non funzionante). Se la presenza del dispositivo di sollevamento non è stata annotata sulla carta di circolazione, è invece applicabile l'art. 78 cc. 3 e 4 CDS.
Con la circolare n. 61/4240 del 21.02.1995, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha consentito il montaggio di dispositivi di sollevamento del 3° o del 4° asse per autoveicoli e del 1° asse per semirimorchi (precedentemente vietato) da utilizzare anche nella marcia su strade ordinarie, a veicolo scarico. Anche questo dispositivo deve essere approvato dal CPA in sede di omologazione del veicolo o dall’UMC mediante approvazione della modifica sull'esemplare del veicolo.

Installazione di carrozzerie
I veicoli allestiti con carrozzeria (a cassone o furgone fisso, a cassone ribaltabile, a pianale, ecc.) e particolari accessori (gru montacarichi, sponde montacarichi, ecc.) sono soggetti all'accertamento della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal Codice della strada mediante visita e prova da parte dei CPA o degli UMC.
L'installazione di un cassone o di un furgone su un autotelaio o telaio per rimorchi o semirimorchi non comporta, di norma, interventi particolarmente complessi sulla struttura portante del veicolo mentre l'installazione di carrozzerie ribaltabili richiede la realizzazione di strutture particolari destinate ad assorbire le maggiori sollecitazioni in gioco.
L'installazione di centinatura con telone o di sovrasponde che, pur se stabilmente installate, sono rimovibili, non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione; tali attrezzature sussidiarie non possono essere riconosciute neanche nei casi di visita e prova poiché fanno parte del carico e, come tale, della loro buona sistemazione sono responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo.
L'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di carrozzerie e/o di loro accessori è attestato:
• da timbro ad inchiostro a compilazione manuale (molto raramente) o da annotazioni di tipo meccanizzato (nel caso di duplicazione del documento di circolazione), per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti prima dell'ottobre 1993;
• da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato, per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti dopo ottobre 1993 (ristampa della carta di circolazione).

Installazione di ganci di traino a sfera
I veicoli possono essere già dotati fin dall'origine di un'idonea struttura di traino di tipo approvato oppure possono essere equipaggiati di strutture di traino approvate successivamente all'immatricolazione mediante visita e prova presso un UMC.
Per i veicoli aventi omologazione europea ai sensi della direttiva 94/20/CE il gancio (identificato con il codice di omologazione europeo del tipo "E 01 00-0768") può essere indicato nella carta di circolazione ed installato fin dall'origine dal costruttore del veicolo. In questo caso, non è richiesta visita e prova successiva all'immatricolazione né si provvede ad aggiornamento della carta di circolazione.
In alternativa, la struttura di traino può essere già fornita dallo stesso costruttore del veicolo ovvero ne può essere prevista la fornitura opzionale da parte del medesimo o da parte di ditte diverse dal costruttore del veicolo. In questo caso, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova presso un UMC e la carta di circolazione deve essere debitamente aggiornata.
Sul documento di circolazione sono riportate le caratteristiche essenziali del dispositivo di traino installato (marca e tipo di gancio, massa rimorchiabile, larghezza massima del rimorchio, ecc.).
L’aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell’installazione di gancio di traino successivamente all’immatricolazione del veicolo è attestato:
• da timbro ad inchiostro a compilazione manuale o da annotazioni di tipo meccanizzato (nel caso di duplicazione del documento di circolazione), per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti prima dell’ottobre 1993;
• da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato, per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti dopo ottobre 1993;
• da tagliando autoadesivo (modello MC 951) apposto, a cura dell’utente, sulla carta di circolazione per operazioni eseguite a partire dall'8 luglio 1996; la richiesta di più operazioni contestuali (ad esempio: gancio di traino e carrello appendice) comporta il rilascio di un duplicato della carta di circolazione in luogo del tagliando.
Qualora il gancio di traino sia installato fin dall’origine dal costruttore del veicolo, sulla carta di circolazione compare una specifica annotazione ove è indicato anche il tipo di gancio installato.
direttamente dall'utente.

Installazione di impianto a GPL o metano
I veicoli possono essere già dotati fin dall'origine di impianti di alimentazione alternativa a GPL o CNG (metano). L'installazione di impianti di alimentazione alternativa successivamente all'immatricolazione deve essere approvata mediante visita e prova del veicolo e comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.
L'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di impianto a GPL o CNG successivamente all'immatricolazione del veicolo è attestato:
• da timbro ad inchiostro a compilazione manuale o da annotazioni di tipo meccanizzato (nel caso di duplicazione del documento di circolazione), per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti prima dell'ottobre 1993;
•da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato, per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti dopo ottobre 1993;
• da tagliandi autoadesivi (modello MC 951) da applicare sulla carta di circolazione sui quali sono annotate le caratteristiche dell'impianto per operazioni eseguite a partire dall'8 luglio 1996; la richiesta di più operazioni contestuali comporta invece il rilascio di un duplicato della carta di circolazione in luogo del tagliando.
Qualora l'impianto sia installato fin dall'origine dal costruttore del veicolo, sulla carta di circolazione compare una specifica annotazione.

__________________________________________________

www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.151.htm

Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica (1) .
---------------
(1) Articolo così modificato dall'art. 75, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

Giurisprudenza

non riportata

Regolamento

non riportata

Legislazione complementare

Convenzione mondiale sulla circolazione stradale (L. 5 luglio 1995, n. 308)

Omissis…

Allegato 5 - Condizioni tecniche relative agli autoveicoli ed ai rimorchi
1. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 a) dell’articolo 3 e del paragrafo 1 dell’articolo 39 della presente Convenzione, ogni Parte contraente può, per gli autoveicoli che essa immatricola e per i rimorchi che essa ammette alla circolazione in virtù della propria legislazione nazionale, imporre delle prescrizioni che completino le disposizioni del presente allegato o più rigorose di queste. Tutti i veicoli in circolazione internazionale devono rispondere alle prescrizioni tecniche in vigore nel loro Paese di immatricolazione al momento della loro prima messa su strada.
2. Ai sensi del presente allegato il termine «rimorchio» non si applica che ai rimorchi destinati ad essere trainati da un autoveicolo.
3. Le Parti contraenti che, conformemente all’articolo primo comma n) della Convenzione, hanno dichiarato di voler assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote la cui massa a vuoto non superi 400 kg (900 libbre) debbono assoggettare tali veicoli alle prescrizioni imposte dal presente allegato sia per i motocicli, sia per gli altri motoveicoli.

Capitolo I - Frenatura
omissis…


Capitolo II - Luci e dispositivi riflettenti

19. Ai fini del presente capitolo, il termine:
– «Proiettore di profondità» indica la luce che serve ad illuminare la strada a grande distanza innanzi a tale veicolo;
– «Proiettore di incrocio» indica la luce che serve ad illuminare la strada innanzi a tale veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso inverso e gli altri utenti della strada;
– «Luce di posizione anteriore» indica la luce che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte anteriore;
– «Luce di posizione posteriore» indica la luce che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte posteriore;
– «Luce di arresto» indica la luce che serve ad indicare agli altri utenti della strada che si trovano dietro tale veicolo che il suo conducente aziona il freno di servizio;
– «Proiettore fendinebbia anteriore» indica la luce che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia fitta, di nevicate, di forte pioggia o di condizioni analoghe;
– «Proiettore fendinebbia posteriore» indica la luce che serve a rendere il veicolo maggiormente visibile dal dietro in caso di nebbia fitta, di nevicate, di forte pioggia o di condizioni analoghe;
– «Proiettore di retromarcia» indica la luce che serve ad illuminare la strada verso la parte posteriore di tale veicolo e ad avvisare gli altri utenti della strada che il veicolo esegue una retromarcia o è sul punto di eseguirla;
– «Indicatore di direzione» indica la luce che serve ad indicare agli utenti della strada che il conducente ha l’intenzione di cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
– «Luce di stazionamento» indica la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta; può essere usato al posto delle luci di posizione anteriori
e posteriori;
– «Luce di ingombro» indica la luce installata all’estremità della larghezza e il più vicino possibile all’altezza del veicolo e destinata ad indicare chiaramente
la sua larghezza complessiva. Per certi veicoli e per i rimorchi questo segnale serve di complemento alle luci di posizione mettendo in evidenza in particolare il loro volume;
– «Luce di avvertimento lampeggiante» indica il segnale dato dall’accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione;
– «Luce laterale» indica la luce situata sulla fiancata del veicolo e destinata a segnalarne la presenza quando visto di lato;
– «Luce speciale» indica una luce destinata a contraddistinguere un veicolo prioritario o a segnalare un veicolo o un gruppo di veicoli la cui presenza impone agli altri utenti della strada di prendere precauzioni particolari, segnatamente convogli di veicoli, veicoli di dimensioni eccezionali e veicoli o macchinari per la costruzione e la manutenzione delle strade;
– «Dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore» indica il dispositivo destinato ad illuminare il punto in cui è collocata la targa d’immatricolazione posteriore e che può essere costituito da diversi elementi ottici;
– «Luce di giorno» indica una luce destinata a rendere un veicolo in movimento più visibile di giorno dalla parte anteriore;
– «Catadiottro» indica un dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo mediante la riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa non collegata a tale veicolo;
– «Superficie luminosa» per una luce indica la proiezione ortogonale su un piano verticale trasversale della superficie visibile da cui è emessa la luce; per un catarifrangente essa indica la superficie visibile dell’ottica catarifrangente.
20. I colori delle luci previste nel presente capitolo debbono essere, per quanto possibile, conformi alle definizioni date nell’appendice del presente allegato.
21. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocità di 40 km (25 miglia) all’ora deve essere provvisto nella parte anteriore di un numero pari di proiettori di profondità emettenti luce di colore bianco o giallo-selettivo, capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro. I bordi esterni della superficie luminosa del proiettore di profondità non debbono in alcun caso trovarsi più vicini all’estremità della larghezza del veicolo dei bordi esterni della superficie luminosa dei proiettori di incrocio.
22. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocità di 10 km (6 miglia) all’ora deve essere provvisto nella parte anteriore di due proiettori d’incrocio emettenti luce bianca o giallo-selettivo, capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro su di una distanza di almeno 40 m (130 piedi) davanti al veicolo. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m ( 16 pollici) dall'estremità della larghezza del veicolo. Un autoveicolo non deve essere provvisto di più di due proiettori di incrocio. I proiettori d'incrocio debbono essere regolati in maniera da essere conformi alla definizione del paragrafo 19 del presente allegato
23. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere munito nella parte anteriore di due luci di posizione anteriore bianche; tuttavia, il giallo-selettivo è ammesso per le luci di posizione anteriori incorporate nei proiettori di profondità o nei proiettori d’incrocio che emettono fasci di luce giallo-selettivo. Tali luci di posizione anteriori, allorché sono le sole luci accese verso l’avanti debbono essere visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1.000 piedi) senza abbagliare né disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale e mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m ( 16 pollici) dall'estremità delle alarghezza del veicolo.
24.a) Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto sulla parte anteriore di un numero pari di luci di posizione posteriori rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare né disturbare indebitamente gli altri utenti della strada.Da ogni lato, il punto della della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale del veicolo non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del rimorchio. Tuttavia i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.
b) Ogni rimorchio deve essere provvisto sulla parte posteriore di un numero pari di luci di posizione posteriori rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distasnzaa di almeno 300 m (1.000 piedi) senza abbagliare né disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ciascun lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del rimorchio. Tuttavia, i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.
25.Ogni autoveicolo o rimorchio che reca sulla parte posteriore un numero di immatricolazione deve essere munito di un dispositivo di illuminazione di detto numero, tale che quest'ultimo, allorchè illumiknato dal dispositivo, sia leggibile di notte con tempo chiaro, a veicolo fermo, ad una distanza di 20 m (65 piedi) dalla parte posteriore del veicolo, tuttavia, ogni parte contraente può ridurre tale distanza minima di leggibilità di notte nella stessa proporzione e per gli stessi veicoli per i quali abbia ridotto, in applicazione del paragrafo .2 dell'allegato 2 della convenzione, la distanza minima di leggibilità di giorno.
26. Su ogni autoveicolo, compresi i motocicli, e su ogni complesso costituito da un autoveicolo e da uno o più rimorchi, i collegamenti elettrici debbono essere tali che i proiettori di profondità, i proiettori di incrocio, i proiettori fendinebbia anteriori, le luci di posizione anteriori dell’autoveicolo ed il dispositivo previsto al precedente paragrafo 25 possano essere messi in funzione soltanto quando le luci di posizione posteriori dell’autoveicolo o del complesso di veicoli, situate più indietro, sono anche esse in funzione.
Tuttavia, tale condizione non è imposta per i proiettori di profondità o per i proiettori incrocio quando sono utilizzati per dare gli avvertimenti luminosi previsti al paragrafo 5 della Convenzione. Inoltre, i collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori dell’autoveicolo siano sempre accese
quando sono accesi i proiettori di incrocio, i proiettori di profondità o i proiettori fendinebbia.
27.Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catarifrangenti rossi di forma non triangolare. Questi catarifrangenti, quando sono illuminati dai proiettori di profondità, di incrocio o fendinebbia di un altro veicolo, debbono essere visibili di notte con tempo chiaro dal conducente di quest’altro veicolo.
28.Ogni rimorchio deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catadiottri rossi. Tali catadiottri debbono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice in alto ed un lato orizzontale. Nessuna luce di segnalazione deve essere posta all’interno del triangolo. Tali catarifrangenti debbono soddisfare alla condizione di visibilità fissata al precedente paragrafo 27. Tuttavia, i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m possono essere provvisti di un solo catarifrangente se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.»
29.Ogni rimorchio deve essere provvisto nella parte anteriore di due catadiottri bianchi, di forma non triangolare. Tali catadiottri debbono soddisfare alle condizioni di visibilità fissate al precedente paragrafo 27.

30. Un rimorchio deve essere provvisto nella parte anteriore di due luci di posizione anteriori bianche, quando la sua larghezza supera 1,60 m ( 5 piedi e 4 pollici). Le luci di posizione così prescritte debbono essere poste il più vicino possibile all’estremità della larghezza del rimorchio ed in ogni caso in modo tale che il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non disti oltre 0,15 m (6 pollici) da tali estremità.
31.Ad eccezione dei motocicli a due ruote con o senza carrozzetta, ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocità di 25 km (15 miglia) all’ora deve essere provvisto nella parte posteriore di due luci di arresto di colore rosso la cui intensità luminosa sia nettamente superiore a quella delle luci di posizione posteriori. La stessa disposizione si applica ad ogni rimorchio che costituisce l’ultimo veicolo di un complesso di veicoli; tuttavia nessuna luce di arresto è richiesta sui piccoli rimorchi le cui dimensioni siano tali che le luci di arresto del veicolo trattore siano visibili.
32. Con riserva della possibilità per le Parti contraenti che, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare i ciclomotori da tutti o da parte di tali obblighi:
a) ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di uno o due proiettori di incrocio che soddisfino alle disposizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 22;
b) ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta capace di superare su strada piana la velocità di 40 km (25 miglia) all’ora deve essere provvisto, oltre che del proiettore di incrocio, di almeno un proiettore di profondità che soddisfi alle disposizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 21. Se tale motociclo reca più di un proiettore di profondità, tali proiettori debbono essere posti il più vicino possibile l’uno all’altro.
c) un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta non deve essere provvisto ne di più di un proiettore di incrocio n di più di due proiettori di profondità.
33.Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta può essere provvisto nella parte anteriore di una o due luci di posizione anteriori che soddisfino alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 23. Se tale motociclo reca due luci di posizione anteriori, esse debbono essere poste il più vicino possibile l’una all’altra. Un motociclo a due ruote, senza carrozzetta non deve essere provvisto di più di due luci di posizione anteriori.
34. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 24.
35. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di un catarifrangente di forma non triangolare che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 27.
36. Con riserva della possibilità per le Parti contraenti che, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare da tale obbligo i ciclomotori a due ruote con o senza carrozzetta, ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di una luce di arresto che soddisfi alle disposizioni del precedente paragrafo 31.

37. Senza pregiudizio delle disposizioni relative alle luci ed ai dispositivi richiesti per i motocicli senza carrozzetta, ogni carrozzetta collegata ad un motociclo a due ruote deve essere provvista nella parte anteriore di una luce di posizione anteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 23 e nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 24-a, e di un catadiottro che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 27. I collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori e posteriori della carrozzetta si accendano contemporaneamente alla luce di posizione posteriore del motociclo. In ogni caso, una carrozzetta non deve recare nè un proiettore di profondità nè un proiettore di incrocio.
38. Gli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, assimilati ai motocicli in applicazione del comma n) dell’articolo primo della Convenzione, debbono essere provvisti dei dispositivi prescritti ai precedenti paragrafi 21, 22, 23, 24°, 27 e 31. Tuttavia, su un veicolo elettrico la cui larghezza non superi 1,30 m e la cui velocità non superi i 40 km (25 miglia) orari, sono sufficienti un solo proiettore di profondità ed un solo proiettore di incrocio. Le prescrizioni relative alla distanza delle superfici luminose rispetto all'estremità della larghezza del veicolo non si applicano in tale caso.
39. Ogni autoveicolo, ad eccezione dei ciclomotori, e ogni rimorchio deve essere provvisto di indicatori di direzione a posizione fissa ed a luce lampeggiante arancione, disposti in numero pari sul veicolo e visibili di giorno e di notte dagli utenti della strada interessati al movimento del veicolo. La frequenza del lampeggiatore della luce deve essere di 90 al minuto con tolleranza di 30.

40. Se su di un autoveicolo sono installati dei proiettori fendinebbia anteriori, questi debbono emettere luce di colore bianco o giallo-selettivo, debbono essere in numero di due o, se si tratta di un motociclo, di uno solo, e debbono essere situati in modo tale che nessun punto della loro superficie luminosa si trovi al di sopra del punto più alto della superficie luminosa dei proiettori di incrocio e che, da ciascun lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non disti oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del veicolo.

41. Il proiettore di retromarcia non deve abbagliare o disturbare indebitamente gli altri utenti della strada.
Se su un autoveicolo è montato un proiettore di retromarcia, esso deve emettere luce bianca oppure giallo-selettivo. Il proiettore di retromarcia deve accendersi unicamente quando è innestato il dispositivo di retromarcia.
42. Nessuna luce, diversa dagli indicatori di direzione, deve emettere luce lampeggiante o intermittente. Le luci laterali possono lampeggiare contemporaneamente agli indicatori di direzione.
43. Per l’applicazione delle disposizioni del presente allegato, viene considerata:
a) come una sola luce ogni combinazione di due o più luci, identiche o no, ma aventi la stessa funzione e lo stesso colore;
b) come due o come un numero pari di luci, una sola superficie luminosa avente la forma di una fascia quando questa è situata simmetricamente rispetto
al piano longitudinale mediano del veicolo. L’illuminazione di tale superficie dovrà essere assicurata da almeno due sorgenti luminose poste il più vicino possibile alle sue estremità.
44. Su di uno stesso veicolo le luci che hanno la stessa funzione e che sono orientate verso la stessa direzione debbono essere dello stesso colore. Le luci ed i catadiottri che sono in numero pari debbono essere posti simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo salvo sui veicoli la cui forma esterna è asimmetrica.
Le luci di ciascuna coppia debbono avere sensibilmente la stessa intensità.
45. Luci di diversa natura e, con riserva delle disposizioni degli altri paragrafi del presente capitolo, luci e catadiottri possono essere raggruppati o incorporati in uno stesso dispositivo, purché ciascuna di tali luci e di tali catadiottri risponda alle disposizioni del presente allegato che ad esse si applicano.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 22 luglio 2003, n. 5619.060.0 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art. 72 del Codice della strada), modifiche costruttive (art. 78 del Codice della strada). Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all'art. 151 del Codice della strada (art. 153, comma 9).



Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni.


1. Luci blu in sostituzione di quelle omologate.

Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (articolo 151 del Codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'articolo 78 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'articolo 153, comma 9.

Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'articolo 151, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 72, anche se non vengono usate.


2. Alettoni, spoiler, minigonne.

Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III, sezione I (articolo 227 del regolamento - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione: possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.


3. Finale della marmitta omologata.

Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purché la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).

Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.


4. Luci rosse a led anteriori scorrevoli.

Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.


5. Limite massimo di ribassamento dell'autovettura.

Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.

Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni.

In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'articolo 78 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)


6. Vetri scuri.

Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l'obbligo della omologazione degli stessi.

Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza.

Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.





proiettori posti altrove (tetto eccc.)
L'art. 72 c.d.s. prescrive per i veicoli a motore tutta una serie di dispositivi obbligatori tra i quali, tra l'altro, figurano i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
Lo stesso articolo prescrive, per quanto concerne i dispositivi proiettori a luce anabbagliante, che gli stessi devono essere di colore bianco e devon essere in numero di due, dando altresì la facoltà di installare due proeittori fendinebbia di colore bianco.
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche dei dispositivi di cui trattasi la normativa di riferimento è costituita dall'allegato II della direttiva comunitaria 76/756/CE, il quale rimanda completamente alle disposizioni contenute nel regolamento n. 48 ECE/ONU.
Qualora si utilizzino proeittori collocati in posizione irregolare (es. fari supplemnetari collocati sul tetto, fari brandeggianti dei fuoristrada ecc) si incorre nella violazione di cui alla'rt. 153 cc. 9 e 11 (sanzione €38.00 decurtazione punti 1) eventualemnte in concorso con la violazione inerente la modifica costruttiva e funzionale dei dispositivi di illuminazione (ricompresi comunque nei dispositivi di equipaggiamento di cui all'articolo 72 del codice della strada)ai sensi dell'art. 78 c.d.s.(sanzione € 389.00 e ritiro della carta di circolazione)



www.vedanolambro.it/comune/polmun/pdf/luci.pdf
 
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iskandar83
view post Posted on 19/5/2011, 21:17     +1   -1




che schifo...
 
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alezuki
view post Posted on 19/5/2011, 21:28     +1   -1




oh RED, potevano scrivere VIETATO TUTTO, si risparmiava un sacco di tempo ......
 
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view post Posted on 19/5/2011, 22:07     +1   -1
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Il Jacky Ickx della retro fù Mistergeppetto

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view post Posted on 19/5/2011, 22:16     +1   -1
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CITAZIONE (mujesan @ 19/5/2011, 23:16) 
Comunque un mio amico ha montato sul nuovo hilux un faro sul tetto brandeggiabile ed è riuscito ad averlo sul libretto.

eheheh...tutto si può fare..fatta la legge trovato l'inganno..le scappatoie ci sono
 
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